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Bilancio dello Stato

Uno sguardo al Meccanismo europeo di stabilità. Che cos’è e come funziona il Fondo salva-Stati

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Uno sguardo al Meccanismo europeo di stabilità. Che cos’è e come funziona il Fondo salva-Stati


06 aprile 2020

Istituito nel 2012 con lo scopo di garantire la stabilità della zona Euro, il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) è un’organizzazione intergovernativa che mette a disposizione degli Stati membri in difficoltà una serie di strumenti di sostegno finanziario. Scopriamo come funziona, con quali risorse presta assistenza e chi sono i beneficiari.

Il Fondo Salva-Stati: cos’è, a cosa serve

La crisi dei debiti sovrani che ha scosso l’Europa nell’ultimo decennio ha portato all’attenzione del dibattito pubblico un acronimo prima sconosciuto, tornato con insistenza sotto i riflettori dei media durante il periodo di crisi connesso al diffondersi del Covid 19. Il Mes (Meccanismo europeo di stabilità), noto come Fondo salva-Stati, è un’organizzazione intergovernativa con sede a Lussemburgo, istituita nel 2012 con un obiettivo ben preciso: garantire la stabilità della zona euro mediante la concessione di prestiti o di altre forme di sostegno agli Stati in difficoltà finanziaria. In altri termini, i membri dell’organizzazione le cui condizioni di instabilità finanziaria minacciano di avere ripercussioni negative nell’intera area della moneta unica possono accedere a una delle forme di assistenza previste dal Fondo per le situazioni di crisi.

Quali sono questi Stati? Il Trattato istitutivo del Mes prevede che ne siano membri di diritto i Paesi firmatari e ogni Stato che, anche successivamente, entri a far parte dell’Eurozona. L’adesione è inoltre consentita, in condizioni di parità con gli altri membri, a tutti i Paesi dell’Unione che ne facciano richiesta, anche senza l’obbligo di adottare l’euro. La platea è, dunque, ampia e, fino a ora, i paesi ad aver già usufruito del sostegno del Mes sono Cipro, Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo.

il Mes ha un capitale complessivo di circa 700 miliardi di euro; ha già erogato prestiti per circa 295 miliardi e dispone di una capacità residua di circa 410 miliardi di euro

Con quali risorse il Mes presta assistenza agli Stati? Il punto di partenza di quella che viene definita potenza di fuoco del Mes è l’ammontare del capitale sottoscritto, pari a circa 700 miliardi di euro, di cui 80 effettivamente versati dagli Stati membri e 620 nella forma di capitale impegnato “richiamabile” al bisogno. Per raggiungere i propri scopi, il Mes raccoglie fondi sul mercato mediante l'emissione di strumenti finanziari (bond). Fino a oggi, il Fondo ha già erogato prestiti per circa 295 miliardi di euro e dispone di una capacità residua di circa 410 miliardi di euro.

La contribuzione dei singoli Stati al capitale azionario del Fondo è basata sul modello utilizzato per la sottoscrizione del capitale della BCE: il contributo è proporzionale al peso del singolo Paese membro, calcolato in ragione del Pil e della popolazione. Nella classifica dei contributori, l’Italia è al terzo posto con 125,3 miliardi di euro di capitale sottoscritto, preceduta solo dalla Germania e dalla Francia.

Il grafico a barre mostre il capitale sottoscritto dai Paesi membri MES in miliardi di Euro (i dati sono aggiornati a marzo 2020): Germania 189,9; Francia 142,6; Italia 125,3; Spagna 83,3; Paesi Bassi 40; Belgio 24,3; Grecia 19,7; Austria 19,5; Portogallo 17,6; Finlandia 12,6; Irlanda 11,1; Slovacchia 5,8; Slovenia 3,3; Lituania 2,9; Lettonia 1,9; Lussemburgo 1,8; Cipro 1,4; Estonia 1,3; Malta 0,6.
Sono diversi gli strumenti di sostegno messi a disposizione del Mes e alcuni paesi europei ne hanno già usufruito

La mission del Fondo: un sostegno finanziario per garantire la stabilità

L’attivazione del sostegno da parte del Fondo richiede la concomitanza di due fattori: la crisi interna di uno Stato membro, da una parte; la minaccia che ne deriva per il sistema nel suo complesso, dall’altra. La finalità principale del Fondo è quella di salvaguardare la stabilità della zona euro. A tale scopo, i membri hanno a propria disposizione una serie di strumenti di sostegno finanziario, puntualmente elencati nel Trattato istitutivo.

Chi sono i beneficiari dell’assistenza e quali strumenti possono essere usati? I destinatari dell’attività del Fondo sono Stati membri nei quali è già in atto una crisi finanziaria, ovvero Stati che corrono il rischio di incorrere in gravi carenze finanziarie. La complessità delle situazioni da fronteggiare è variabile: dalle crisi di liquidità alla perdita dell’accesso al credito, fino a giungere al caso estremo del rischio d’insolvenza nei confronti del debito pubblico. Al ricorrere di tali circostanze, il Fondo può prestare soccorso finanziario allo Stato in difficoltà attraverso uno degli strumenti elencati nella seguente tabella:

L'infografica mostra gli strumenti di sostegno finanziario del MES e i Paesi che ne hanno beneficiato. La Spagna ha usufruito della Concessione di prestiti per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie dello Stato membro in difficoltà. Cipro, Grecia, Irlanda e Portogallo hanno usufruito della concessione di prestiti associati a un programma di aggiustamento macroeconomico.

L’elenco è solo parzialmente esaustivo. L’organo decisionale del Mes può infatti rivedere l’inventario degli strumenti e prevederne di nuovi. Fino a questo momento, solo due degli strumenti previsti hanno trovato applicazione: la concessione di prestiti connessi a risanamenti macroeconomici e, nel caso della Spagna, la concessione di prestiti per la ricapitalizzazione indiretta del sistema bancario.

Ma chi assicura che i soldi prestati saranno restituiti? L’assistenza finanziaria offerta dal Mes non è incondizionata. Infatti il sostegno del Fondo è subordinato, oltre che a un vaglio preliminare, alla sottoscrizione di un accordo con lo Stato che ha richiesto il prestito, nonché alla definizione di un cronoprogramma con le tappe che lo Stato stesso dovrà percorrere per ridurre le criticità che hanno condotto al verificarsi della crisi. Se la richiesta di prestito viene accolta, il Mes affida alla Commissione europea - di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI - il compito di negoziare con il membro interessato, un documento che precisi le condizioni alle quali è concesso il sostegno del Fondo. Tali condizioni variano in base alla tipologia di strumento prescelto e alla gravità della crisi e possono contemplare misure di politica economica o di bilancio, riforme fiscali o del lavoro, tagli alla spesa, riforme del settore finanziario.

Il sostegno del Mes a paesi in situazione di necessità è concesso secondo il principio della condizionalità

Struttura e funzionamento: così gli Stati accedono al prestito

Il principale organo decisionale del Mes è il Consiglio dei Governatori, di cui fanno parte i Ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Eurogruppo. Il Mes contempla anche un Consiglio di amministrazione, composto da membri di nomina ministeriale, e un direttore generale. Le decisioni più rilevanti (decisioni di comune accordo) sono assunte dagli organi del Mes all’unanimità dei partecipanti al voto – senza contare gli astenuti. Questa regola subisce un’eccezione nei casi in cui la BCE e la Commissione valutano la necessità di adottare misure urgenti e indifferibili a fronte di circostanze che minacciano la stabilità finanziaria dell’Eurozona. In tale circostanza, onde scansare il rischio di impasse, la decisione può essere adottata con una maggioranza qualificata dell’85% dei voti espressi.

In base a quale input si attiva il sostegno del Mes? Al ricorrere delle condizioni di crisi, lo Stato membro interessato ha l’onere di presentare una domanda di sostegno al presidente del Consiglio dei governatori, con l’indicazione di uno o più strumenti finanziari di cui desidera beneficiare. A questo punto, la Commissione europea, insieme alla BCE, procederà a vagliare la richiesta inoltrata dal presidente del Consiglio dei governatori. In particolare, la valutazione ricadrà su:

  • l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri;
  • la sostenibilità del debito pubblico dello Stato che ha presentato la richiesta;
  • le esigenze finanziarie effettive o potenziali del Paese membro interessato.

Sulla base degli esiti della valutazione, il Consiglio dei governatori può decidere di concedere lo strumento di sostegno finanziario richiesto dall’interessato.