Art. 3: Schemi e modalita’ da adottare per i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni centrali dello Stato.
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni centrali dello Stato secondo l’art. 3 del DPCM 22 settembre 2014:
- I dati relativi alle previsioni di entrata, di competenza e di cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento all’articolo e con indicazione del titolo, della natura, della tipologia, della categoria economica e dell’attivita’/provento, nonche’ del centro di responsabilita’, secondo lo schema di cui all’allegato 1 dello stesso decreto.
- I dati sulla spesa di competenza e di cassa della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento al capitolo di spesa e con indicazione dello stato di previsione, del centro di responsabilita’, della missione, del programma, della categoria economica e della classificazione funzionale in base allo standard internazionale COFOG (Classification of the Functions of Government), secondo lo schema di cui all’allegato 1.
- Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai commi 1 e 2 in un’apposita sezione del sito del Ministero dell’economia e delle finanze, accompagnati da metadati, in un formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
- Ciascuna amministrazione centrale dello Stato pubblica altresi’ i medesimi dati della spesa concernenti il proprio stato di previsione, secondo le modalita’ indicate all’art. 2, comma 3, tramite un collegamento internet all’apposita sezione del sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
- I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello Stato entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.
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