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Finanza degli Enti Territoriali

Il bilancio degli Enti territoriali nel processo di armonizzazione contabile e nei dati della finanza locale

Finanza degli Enti Territoriali

Il bilancio degli Enti territoriali nel processo di armonizzazione contabile e nei dati della finanza locale

Disporre di dati di bilancio omogenei, aggregabili e confrontabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e con gli stessi criteri, è una imprescindibile necessità al fine di far fronte alle pressanti esigenze informative connesse alla programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Più in generale è una condicio sine qua non per garantire accesso e chiarezza a chiunque voglia autonomamente informarsi e comprendere come si programma, gestisce e controlla la finanza pubblica.


29 maggio 2019

La riforma contabile degli enti territoriali è stata avviata con la legge delega n. 42 del 2009, che, come esplicitamente indicato all’art. 1, costituisce "attuazione dell’art. 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.”
Successivamente, la riforma è stata “incorporata” nel processo di armonizzazione previsto dalla legge n. 196 del 2009 che, all’articolo 2, comma 6, ha aggiornato i principi e i criteri direttivi della delega prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera h), di quella legge n. 42 del 2009. L’armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali ha avuto piena attuazione con il decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Il processo di armonizzazione: com’era il quadro di riferimento antecedente il processo di riforma?

All’avvio del processo di riforma il quadro era caratterizzato da una forte disomogeneità tra i vari ordinamenti contabili delle amministrazioni pubbliche italiane, che si presentavano come un insieme stratificato di norme e procedure amministrative, con differenze sia tra i diversi comparti della pubblica amministrazione, sia all’interno dei medesimi comparti.
Particolarmente complessa si presentava la situazione delle regioni che, in quanto dotate di competenza legislativa concorrente in materia, pur in presenza di norme statali contenenti principi generali di coordinamento (decreto legislativo n. 76/2000), negli anni avevano cumulato interventi disparati in materia di contabilità, con il risultato di rendere i vari sistemi contabili regionali non solo diversi da regione a regione, ma anche diversi di anno in anno (e a volte all’interno dello stesso anno) nell’ambito della medesima regione.

Quali sono i punti cardine del processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali, e a chi è rivolto?

L’obiettivo cardine è favorire comportamenti uniformi e corretti. Nello specifico, il valore aggiunto del decreto legislativo n. 118/2011 è da individuare nella legificazione dei principi applicati, cioè di norme tecniche di dettaglio, di specificazione e di interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale. Ulteriori innovazioni sono costituite dal potenziamento della competenza finanziaria, con l’istituzione del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'obiettivo cardine del processo di armonizzazione è favorire comportamenti uniformi e corretti.

Negli esercizi di riferimento del processo di programmazione, la competenza finanziaria potenziata permette di registrare correttamente le obbligazioni sia attive, sia passive, scadute ed esigibili. Ciò rende possibile, altresì, verificare l’esistenza di un equilibrio finanziario atteso durevole nel confronto tra risorse acquisibili e impieghi delle medesime.
L’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 118 del 2011 ha istituito un nuovo strumento contabile “il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, ….”. Il Fondo pluriennale a regime assume le caratteristiche di strumento di programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate.
Da ultimo, il fondo crediti di dubbia esigibilità garantisce costantemente, durante tutto l’esercizio, l’impossibilità di spendere risorse non ancora acquisite e, a tal fine, ha previsto sia un accantonamento minimo obbligatorio nel bilancio di previsione, con riferimento agli stanziamenti dei singoli esercizi contemplati nel bilancio, sia un accantonamento minimo obbligatorio nel risultato di amministrazione, in occasione del rendiconto.
I principi contabili e gli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118/2011 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed ai loro enti e organismi strumentali.

Le informazioni contabili degli enti territoriali: il ruolo chiave della BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

Con il D.M. 12 maggio 2016 è stata data una prima concreta attuazione operativa al progetto della banca dati attraverso la definizione delle modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali. In particolare, gli enti territoriali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria trasmettono:

  • i bilanci di previsione, compreso il piano degli indicatori e dei risultati attesi;
  • i rendiconti della gestione, compreso il piano degli indicatori e dei risultati;
  • i propri bilanci consolidati.

Gli enti strumentali in contabilità civilistica, invece, devono trasmettere:

  • il budget economico
  • il bilancio di esercizio

Gli enti territoriali, inoltre, devono trasmettere anche i dati concernenti il piano dei conti integrato:

  • con riferimento al bilancio di previsione, secondo la struttura di quarto livello del modulo finanziario del piano dei conti, sia per le entrate che per le uscite (residui presunti; previsioni definitive di competenza e di cassa dell’anno precedente: previsioni di competenza e di cassa dell’anno di riferimento e dei due anni successivi a quello cui si riferisce il bilancio);
  • con riferimento al rendiconto della gestione, secondo la struttura di massimo livello di dettaglio del piano dei conti medesimo (previsioni definitive, residui, accertamenti/impegni, incassi/pagamenti).

Quando trasmettono i dati alla BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) gli enti territoriali?

La trasmissione dei dati deve avvenire rispettivamente entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, a decorrere da quello relativo all’esercizio 2017 (in sede di prima applicazione, il bilancio di previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1° dicembre 2016) ed entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione, a decorrere da quello relativo all’esercizio 2016. A decorrere dal bilancio di previsione 2019 la trasmissione dei documenti contabili deve avvenire entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.
Le informazioni sul portale openBDAP, nonostante i dati vengano trasmessi giornalmente da parte degli enti territoriali, vengono aggiornate e rese disponibili quando il processo di trasmissione è completato o ha raggiunto un elevato livello di rappresentatività del fenomeno.

Dove trovo le informazioni sui dati contabili degli enti territoriali precedenti il 2016, ovvero prima dell’avvio della raccolta attraverso la BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)?

I dati di dettaglio sui bilanci degli enti territoriali antecedenti l’anno 2016 sono disponibili per comuni, province e città metropolitane sul sito del Ministero dell’interno – Finanza locale (certificati preventivi e certificati consuntivi).

Le informazioni sul portale OpenBDAP vengono aggiornate e rese disponibili quando il processo di trasmissione è completato o ha raggiunto un elevato livello di rappresentatività del fenomeno.

Navigare le informazioni della finanza territoriale

Tempo: i bilanci di previsione (presente) e i rendiconti di gestione (passato)

Informazioni: stanziamenti entrata e spesa (bilanci di previsione) e accertamenti competenza (entrata) e impegni competenza (spesa) per i rendiconti di gestione

La struttura dei dati: Il bilancio è organizzato in modo che tutte le voci di entrata e di uscita siano classificate con diversi livelli di aggregazione per consentirne la lettura e la comprensione. Nel caso particolare della spesa, le voci del bilancio si articolano in due livelli di aggregazione che descrivono le finalità cui sono destinate le risorse degli enti territoriali:

  • Il livello di aggregazione più significativo è quello delle Missioni che rappresentano "le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa”; le missioni, in altre parole, rappresentano le grandi finalità perseguite.
  • Come si realizzano le grandi finalità delle Missioni? Con Programmi specifici, in termini tecnici gli “aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni”.