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Modalità tecniche di trasmissione per invio bilanci alla BDAP

Il 12 maggio 2016 è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che, in applicazione dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, definisce le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.

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Documentazione (DM 12 maggio 2016)

Gli enti tenuti alla trasmissione dei propri bilanci e degli altri dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono identificati dal codice BDAP riportato negli elenchi pubblicati in questa sezione (nelle successive pubblicazioni saranno inseriti, in elenco, i codici BDAP per gli enti ai quali non è ancora stato assegnato).

Tali enti, ai sensi del decreto MEF del 12 maggio 2016, se non presenti negli elenchi riportati in questa sezione, comunicano con la massima urgenza possibile, all’indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@mef.gov.it, il proprio codice fiscale e il provvedimento istitutivo dell’ente o dell’organismo. Gli enti regionali comunicano altresì quale sistema contabile adottano (la contabilità finanziaria integrata alla contabilità economico patrimoniale o la sola contabilità economico patrimoniale).

Gli eventuali aggiornamenti anagrafici o le segnalazioni di eventuali errori riportati negli elenchi devono essere tempestivamente comunicati dagli enti all’indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@mef.gov.it.

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