Enti Territoriali: cosa sono e come funzionano gli avanzi spendibili?
Enti Territoriali: cosa sono e come funzionano gli avanzi spendibili?
Perché è importante comprendere il tema della formazione e della spendibilità dell’avanzo di amministrazione degli enti territoriali? Perché questi enti costituiscono le istituzioni pubbliche più vicine al cittadino, la cui vita quotidiana è influenzata direttamente dalle scelte da esse operate e dalla relativa situazione contabile.
29 maggio 2019
La legge di bilancio 2019 ha introdotto notevoli modifiche in materia di obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali. Questi sono ora definiti come il rispetto del bilanciamento contabile tra tutte le entrate e tutte le uscite di competenza, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa (L. 243/2012) dove si faceva riferimento ad un saldo contabile calcolato escludendo alcune poste di bilancio, sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. La conseguenza principale di questa ridefinizione degli obiettivi di finanza pubblica è la possibilità per gli enti territoriali di computare, nel rispetto dei principi contabili vigenti (d.lgs. n. 118/2011) nel saldo (pareggio) anche l’avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio precedente.
Ma cos’è l’avanzo di amministrazione?
Per un ente territoriale, l’avanzo di amministrazione è costituito dalla differenza tra le entrate e le spese, in accordo con quanto rilevato dalla gestione di competenza, a cui va sommata la gestione dei residui attivi e passivi.
Le componenti dell’avanzo
L’avanzo di amministrazione, è costituito da una serie di componenti:
- L’avanzo accantonato: costituito dalle risorse per le quali è previsto un obbligo di accantonamento in previsione di spese future. Ne sono un esempio il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), la cui funzione è quella di coprire spese che potrebbero risultare non esigibili, e il Fondo di Anticipazione Liquidità (FAL).
- L’avanzo vincolato: raccoglie le risorse vincolate ad una specifica destinazione su disposizione dell’ente che le ha trasferite, o della legislazione vigente.
- L’avanzo destinato a finanziare spese per investimenti: le risorse sono appunto indirizzate al finanziamento esclusivo degli investimenti.
- L’avanzo libero o disponibile: contiene le risorse di cui l’ente può usufruire liberamente, e si ottiene sottraendo all’avanzo complessivo (risultato complessivo di amministrazione) le altre sue componenti (avanzo accantonato, vincolato e destinato a finanziare spese per investimenti). Questa parte dell’avanzo risulta fondamentale, in quanto, se negativo, determina la condizione di disavanzo per l’ente locale.
La spendibilità degli avanzi
La legge di bilancio 2019 ha introdotto nuovi criteri per la spendibilità degli avanzi, legati alla situazione contabile dell’ente, individuando delle limitazioni soprattutto per gli enti in disavanzo.
ENTI IN AVANZO. Per gli enti con risultato di amministrazione positivo e avanzo libero positivo, l’unica limitazione riguarda la non spendibilità dell’avanzo accantonato del FCDE e del FAL. Per altro, tale vincolo è già imposto dalla normativa contabile per gli enti territoriali, ed è quindi presente indipendentemente dalla condizione di avanzo o di disavanzo.
ENTI IN DISAVANZO MODERATO. Per quanto riguarda gli enti in disavanzo, è necessario effettuare una valutazione che prenda in considerazione il risultato di amministrazione complessivo positivo, l’avanzo disponibile e gli accantonamenti FCDE e FAL. Quando l’avanzo disponibile risulta negativo, ma il risultato di amministrazione complessivo rimane positivo e capiente rispetto alla somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL, l’ente è caratterizzato da una situazione di bilancio in disavanzo moderato.
Agli enti in disavanzo moderato è consentito l’utilizzo e l’imputazione al bilancio di quote di avanzo vincolato, accantonato o destinato per coprire nuove spese. Questa imputazione ha come limite un importo pari al risultato di amministrazione decurtato degli accantonamenti FCDE e FAL e incrementato dalla quota di disavanzo che deve ripianare.
ENTI IN DISAVANZO ELEVATO. Gli enti il cui risultato di amministrazione complessivo, in presenza comunque di un avanzo disponibile negativo, risulta minore e, quindi, non capiente della somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL, sono detti enti in disavanzo elevato. A questa categoria viene consentito di imputare a bilancio quote di avanzo vincolato, accantonato o destinato a copertura di nuove spese solo di un importo pari alla quota di disavanzo da ripianare.
In entrambi i casi, le quote di avanzo imputate al bilancio con finalità di copertura di spese devono trovare utilizzi conformi alle loro specifiche finalità, dovendosi in caso contrario ripristinare il vincolo o l’accantonamento.
Cosa dicono i numeri?
A fine dicembre 2017, i comuni con disavanzo moderato o elevato, cui sono applicabili limiti alla spendibilità, erano in numero contenuto sebbene non trascurabile: 604 in disavanzo moderato e 699 in disavanzo elevato, situati principalmente al Sud, dove era presente solo il 23% degli enti in avanzo.
Il totale dei risultati di amministrazione (su scala nazionale) assumeva nello stesso periodo valore positivo (sebbene esistesse una percentuale di risultati di amministrazione complessivi negativi presentati da alcuni enti, ma di importo comunque esiguo). Più consistente era la quota di avanzi disponibili negativi (che ricordiamo implica una situazione di bilancio in disavanzo per l’ente), seppur fatto registrare da un numero di enti minoritario (1.300 enti, di cui 1.287 Comuni, erano in disavanzo); mentre gli enti con avanzo disponibile positivo erano 6.155.
Quanto alla distribuzione geografica, circa metà dell’importo dell’avanzo spendibile complessivo si concentra nelle regioni del Nord.
Guardando alla ripartizione delle stime degli avanzi spendibili in futuro tra i diversi enti territoriali, si nota come la quota maggiore del comparto enti territoriali spetti ai Comuni, a cui risulta riferibile il 76% dell’avanzo spendibile complessivo, mentre a Province e Città Metropolitane è riferibile il 16%.