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Pubblico Impiego

Contrattazione Collettiva Nazionale: che cos’è e come funziona

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Contrattazione Collettiva Nazionale: che cos’è e come funziona


27 dicembre 2021

In Italia ci sono circa 3,2 milioni di dipendenti pubblici, ripartiti tra personale contrattualizzato e personale in regime di diritto pubblico. I dipendenti contrattualizzati rappresentano oltre l’80 per cento del totale e sono soggetti alle regole individuate nei contratti collettivi nazionali (CCNL), stipulati tra organizzazioni sindacali e parte pubblica.

La contrattazione collettiva rappresenta una tematica di significativo interesse non solo per i responsabili degli Uffici dedicati alla gestione delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche, ma per l’intero mondo del Pubblico Impiego. Ad eccezione di alcune categorie limitate, infatti, il rapporto di lavoro di coloro che prestano servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è disciplinato, anche dal punto di vista economico, da contratti collettivi stipulati tra organizzazioni sindacali e un’Agenzia di rappresentanza dell’amministrazione. Per un preliminare approfondimento dei concetti di base contenuti in questo articolo si rimanda all’articolo “Chi è il dipendente pubblico?” in questo portale. Si tratta di un tema di indubbia attualità, considerato che i rinnovi dei contratti relativi al Pubblico Impiego hanno subito un lungo stop tra il 2010 e il 2015, disposto per il contenimento della spesa pubblica a seguito della crisi finanziaria internazionale. Tale attualità risulta più marcata in vista della nuova tornata contrattuale relativa ai rinnovi del triennio 2019-2021, per i quali la legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha ulteriormente integrato le risorse finanziarie già stanziate dalle precedenti leggi di bilancio. Ripercorriamo brevemente il significato e le fasi della procedura di contrattazione collettiva.

i rinnovi dei contratti relativi al Pubblico Impiego hanno subito un lungo stop tra il 2010 e il 2015, disposto per il contenimento della spesa pubblica a seguito della crisi finanziaria internazionale

Personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico

Le due diverse tipologie di dipendenti pubblici (contrattualizzati ed in regime di diritto pubblico) sono definite dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Il mondo del lavoro pubblico è rappresentato da circa 3,2 milioni di dipendenti (dati Conto Annuale 2019), ripartiti tra personale contrattualizzato e personale delle carriere di diritto pubblico. La prima categoria rappresenta oltre l’80 per cento dei dipendenti pubblici, oggi soggetti alle regole individuate nei contratti collettivi nazionali (CCNL), stipulati tra organizzazioni sindacali e parte pubblica. Il personale non contrattualizzato (in regime di diritto pubblico) rimane disciplinato, per ciascuna categoria, dal rispettivo ordinamento di diritto pubblico.

L'infografica mostra le due diverse tipologie di dipendenti pubblici: Il personale contrattualizzato è pari all'82,2% dei dipendenti pubblici, mentre il personale in regime di diritto pubblico è pari a 17,8%.

Al fine di una ottimale comprensione della eterogena composizione delle amministrazioni pubbliche e della correlata dislocazione dei dipendenti, occorre approfondire la definizione di “amministrazioni pubbliche” come contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Infatti, sono soggetti alla contrattazione quei lavoratori che prestano servizio alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, così come definite nella norma citata (cfr. figura in basso). Si tratta della parte ampia della torta. La fonte del rapporto di lavoro è, in questo caso, il contratto collettivo del rispettivo comparto. Per un approfondimento del concetto di fonte del rapporto di lavoro, si rimanda all’articolo “Chi è il dipendente pubblico?” in questo portale. I lavoratori appartenenti alla fetta più piccola della torta sono in regime di diritto pubblico e rientrano nelle categorie riportate nella figura in basso.

L’infografica mostra l’elenco delle amministrazioni pubbliche secondo il d.lgs n.165/2001 (art. 1, comma 2): Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; Le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, I.A.C.P.; Università ed enti di ricerca; Le camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; Tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l'ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo nazionale n. 300/1999.

L'infografica riporta la lista del personale in regime di diritto pubblico secondo il d.lgs n.165/2001 art.3: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale della carriera dirigenziali, le autorità indipendenti, i professori e ricercatori universitari.

Le fasi della contrattazione

Sia le fasi propedeutiche all’avvio delle procedure contrattuali, sia quelle relative allo sviluppo delle trattive negoziali, nonché quelle successive alla sottoscrizione delle pre-intese e ipotesi di accordi, sono strutturate in modo tale da garantire la compatibilità economico-finanziaria ed il rispetto con gli strumenti di programmazione e di bilancio degli stessi.

Gli stadi preliminari, operativi e di controllo successivo della “contrattazione collettiva nazionale” si possono così identificare:

  • stanziamento delle risorse;
  • atti di indirizzo all’ARAN da parte dei Comitati di settore;
  • trattativa negoziale tra ARAN e Organizzazioni Sindacali rappresentative;
  • verifica della compatibilità-economico-finanziaria e la certificazione dei CCNL.

Lo stanziamento delle risorse – Viene definito in sede di legge di bilancio per le amministrazioni dello Stato (Ministeri, Scuola, carriere di diritto pubblico), mentre per gli altri enti con bilanci autonomi i relativi oneri sono posti direttamente a carico dei rispettivi bilanci (Autonomie locali, Enti del S.S.N., Università, Enti pubblici non economici, Enti di ricerca, ecc.) ma con identico incremento percentuale per entrambe le tipologie di amministrazioni pubbliche.

Gli atti di indirizzo all’ARAN da parte dei Comitati di settore – Sono definiti al fine di dare indicazioni operative all’ ARAN per l’apertura e la definizione dei rinnovi contrattuali sia per quanto attiene i benefici economici complessivi da riconoscere (trattamento fondamentale e trattamento accessorio) sia per quanto riguarda le modifiche normative ed ordinamentali. Il comitato di settore Regioni ed autonomie locali definisce gli atti di indirizzo per i rinnovi contrattuali del personale del comparto Funzioni Locali e del Comparto sanità, oltre alle rispettive aree dirigenziali. Un secondo comitato di settore composto dal Ministro della Funzione Pubblica e dal Ministro dell’economia e delle finanze, oltre che dai Ministri delle altre amministrazioni interessate, definisce gli atti di indirizzo per i rinnovi contrattuali del comparto Funzioni Centrali, del comparto Istruzione e ricerca e per il personale delle categorie di diritto pubblico (Forze armate, Forze di polizia, Prefetti, Diplomatici, ecc.).

La trattativa negoziale tra ARAN e Organizzazioni Sindacali rappresentative (OO. SS.) – Ricevuti gli atti di indirizzo dai rispettivi Comitati di settore, l’ARAN convoca le OO.SS. rappresentative per l’avvio delle trattative fino alla loro conclusine che si definisce con un “Ipotesi di CCNL”. Sono ammesse alle trattative le OO.SS. rappresentative sulla base di criteri predefiniti che consentono di possedere una rappresentatività del 5 per cento quale media tra il dato associativo (numero degli iscritti) ed il dato elettorale (voti ottenuti alle elezioni o per le R.S.U.). L’Ipotesi di CCNL può essere sottoscritta dall’ARAN e dalle OO.SS. quanto lo stesso sia condiviso da almeno il 51 per cento dei sindacati ammessi alle trattative o dal 60 per cento se si prende come base di calcolo il solo dato elettorale.

nel caso di certificazione positiva il CCNL diventa definitivo e può essere concretamente applicato con la corresponsione degli incrementi economici e le innovazioni di natura ordinamentale

Verifica della compatibilità-economico-finanziaria e la certificazione dei CCNL – L’Ipotesi di CCNL è sottoposto al controllo di compatibilità economico-finanziaria e di rispetto degli atti di indirizzo sia da parte dei rispettivi Comitati di settore sia del MEF-RGS.

Nel caso in cui tali controlli diano esito positivo le Ipotesi di CCNL sono sottoposte alla certificazione da parte della Corte dei Conti, la quale può rendere certificazione positiva, ovvero negativa o, ancora, negativa solo per talune clausole negoziali. Nel caso di certificazione positiva il CCNL diventa definitivo e può essere concretamente applicato con la corresponsione degli incrementi economici e le innovazioni di natura ordinamentale. Nel caso in cui la Corte dei Conti renda una certificazione negativa il CCNL non può trovare applicazione e le parti negoziali (ARAN e OO.SS.) devono riattivare le trattative anche sulla base delle ulteriori indicazioni fornite dai Comitati di settore. Nel caso in cui la mancata certificazione della Corte dei Conti riguardi solo alcune clausole negoziali il CCNL può trovare applicazione ad eccezione di quelle parti che non hanno superato l’esame della magistratura contabile.